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L'insegnamento di religione cattolica e il credito scolastico I FATTI La situazione precedente Art.3 O.M. 14 maggio 1999 n. 128 Credito scolastico 2. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime. 3. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi. 4. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l'indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3. Contro l'art. 3 dellO.M. n. 128 hanno presentato ricorso al TAR diverse associazioni. Il TAR ha respinto il ricorso. sentenza TAR La situazione attuale p.18 ART 8 OM 15 marzo 2007 n. 26 13. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica
partecipano a
pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono
di tale insegnamento. 14. L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di
oscillazione, tiene
conto, oltre che degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del DPR
n.323 del
23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente
comma 13 Per l'annullamento di questi commi diverse associazioni hanno presentato ricorso al TAR. Il TAR, questa volta, ha accolto la richiesta. ordinanza TAR Contro l'ordinanza di sospensione del TAR del Lazio l'avvocatura dello Stato ha presentato ricorso presso il Consiglio di Stato ed ha ottenuto la sospensione cautelare dell'esecutività dell'ordinanza del TAR. Lettera capo dipartimento Allo stato attuale quindi rimane in vigore l'O.M. 26 del 15 marzo. LE OPINIONI UN INSEGNAMENTO… SCREDITATO! Per un credito uno studente può anche assistere all’insegnamento della religione cattolica. E i non avvalentisi di altre religioni? Che si convertano! di Maurizio Tiriticco Grande era stata la mia
perplessità quando, leggendo la nuova ordinanza sugli
esami di Stato, mi sono imbattuto in quel comma 13
dell’articolo 8 in cui si afferma che gli insegnanti di
religione cattolica “partecipano a pieno titolo alle
deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si
avvalgono di tale insegnamento”. Neanche la Moratti era
giunta a tanto! Ci ha pensato un ministro di
centro-sinistra! La legge 425/97, istitutiva del “nuovo”
esame di Stato, introdusse il regime dei crediti, ma non
fece alcun cenno in merito all’insegnamento della
religione cattolica, in ordine al principio che si
tratta di una materia che, se è “obbligatoria” per lo
Stato – in ordine a quanto sancito dal Concordato – non
è obbligatoria per gli alunni che non intendano
avvalersene. Va anche considerato che per i non
avvalentisi vennero istituite le cosiddette attività
alternative, sulla cui obbligatorietà o meno si discusse
per lungo tempo. Di fatto però, non potevano rendersi
obbligatorie per alcuni alunni delle attività solo per
il fatto che altri alunni avevano liberamente scelto di
avvalersi di un insegnamento “obbligatorio” sì, ma solo
per lo Stato. Infine, le sentenze 203/89 e 13/91 della
Corte costituzionale stabilirono che gli studenti che
non intendono avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica non possono essere costretti ad
altre attività egualmente obbligatorie. Ed è per questi
motivi che la legge 425/97, che riformava gli esami di
maturità, fece proprio tale assunto e implicitamente
considerò l’insegnamento della religione cattolica come
un fuor d’opera, quindi riguardante solo alcuni
studenti, rispetto al percorso di studi curricolare che,
invece, è a tutti comune. Tar sorprendente sull'ora di religione Stop all'ordinanza che prevede la possibilità di fare credito scolastico alla maturità. Gli esperti: una decisione che ribalta una sentenza del 2000
milano. Stop all’ordinanza ministeriale
della Pubblica Istruzione là dove prevede che l’insegnamento della
religione cattolica, in sede di scrutinio finale, può costituire
elemento di attribuzione di credito scolastico utile per l’ammissione
alla maturità. Lo ha deciso il Tar del Lazio, che ha in questo modo
accolto la richiesta di sospensione cautelare avanzata da un variegato
cartello composto da Cgil, associazioni di sinistra e comunità di altre
religioni. Una decisione che sorprende non poco, visto che, secondo i
promotori del ricorso al Tar, l’ordinanza del ministro Fioroni in questo
punto creerebbe una presunta disparità tra coloro che scelgono di
avvalersi dell’ora di religione e coloro che non lo fanno. «La decisione
del Tar lascia senza parole – commenta Nicola Incampo, esperto della
normativa riguardante l’Irc –, visto che il testo di Fioroni non fa
altro che riprendere l’ordinanza 128 del 1999 dell’allora ministro
Berlinguer, in cui per la prima volta venne stabilito che avvalersi
dell’insegnamento di religione cattolica concorreva alla possibilità di
formare il credito. A differenza di allora, l’attuale ordinanza 28 del
2007 prevede che anche i non avvalentesi concorrano a crediti qualora
seguano attività alternative, o facciano lo studio assistito e,
addirittura, quello personale a scuola». Insomma norme che dovrebbero
essere guardate come un passo per evitare presunte discriminazioni.
Invece giunge la decisione di sospensiva cautelare da parte del Tar. Una
decisione che sorprende anche Sergio Cicatelli, dirigente scolastico e
anch’esso esperto in materia. «La mia sorpresa nasce dal fatto che lo
stesso Tar del Lazio nel 2000 rigettò un analogo ricorso, presentato
dallo stesso cartello, entrando nel merito dell’allora ordinanza
ministeriale di Berlinguer. Ora giunge una decisione di segno
contrario». Ma molto probabilmente, poichè i giudici amministrativi non
sono entrati nel merito della questione, nella scelta di sospensione
cautelare ha influito l’approssimarsi degli scrutini finali. Da qui la
decisione di procedere almeno alla sospensione cautelativa. La palla
torna ora al ministero della Pubblica Istruzione, a cui spetta la
prossima mossa nella questione. tratto da www.avvenire.it Scuola, ora di religione: Stop alla sospensione Il Consiglio di Stato blocca l’esecutività della decisione emessa dal Tar del Lazio Scrutini secondo le regole
Stop alla sospensione dell'ordinanza
ministeriale 26 sul credito scolastico dell'Irc stabilita dal Tar del
Lazio. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, presso il quale il ministero
della Pubblica Istruzione, attraverso l'Avvocatura dello Stato, si è
appellato contro la decisione dei giudici amministrativi regionali.
Risultato: gli scrutini finali potranno svolgersi regolarmente secondo
le disposizioni previste dall'ordinanza 26 del 15 marzo 2007 e quindi
anche l'Insegnamento della religione cattolica (Irc) concorrerà al
credito scolastico dello studente che si avvale di tale insegnamento.
Enrico Lenzi tratto da www.avvenire.it Il “credito scolastico” Il “credito scolastico”, previsto nella normativa del nuovo esame di Stato, nella parte che riguarda la religione cattolica è la conseguenza e il segno della progressiva erosione per via amministrativa del carattere facoltativo dell’irc cui si tende ad attribuire, al massimo, un carattere di opzionalità con le “materie alternative”. L’O.M. 128/1999, infatti, stabilisce (art.3 punti 2 e 3) che “i docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo all deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete…ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica…” e che “ l’attribuzione del punteggio…tiene conto…del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi”. Tutto ciò in lampante violazione del Concordato e delle Intese con le altre confessioni religiose, che stabiliscono che la scelta di avvalersi o no dell’insegnamento confessionale cattolica non deve dar luogo ad alcuna discriminazione, e delle sentenze della Corte Costituzionale (203/1989 e 13/1991) che hanno stabilito che gli allievi che non scelgono l’irc non hanno alcun obbligo, né di frequentare un altro insegnamento né di essere presenti a scuola, e che solo la piena facoltatività dell’irc permette di non considerare questo insegnamento incostituzionale. Infatti gli allievi che, esercitando un loro diritto costituzionale, non frequentano né l’irc né le attività alternative sono palesemente danneggiati e discriminati. Un ricorso al Tar contro l’O.M. è stato dichiarato inammissibile per motivi tecnici, ma il tribunale non ha rinunciato a dare il suo apporto alla “normalizzazione” dichiarando, indifferente alla Corte Costituzionale, che coloro che non vogliono irc o attività alternative sono dei fannulloni “né si può pretendere che la scelta del nulla possa produrre frutti”. (Tar Lazio, 7101/2000). La questione della valutazione dell’irc ai fini del credito scolastico è stata oggetto di numerosi quesiti al Ministero: le risposte (F.A.Q. nel sito del Ministero negli a.s. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 hanno sempre sottolineato che l’irc o l’attività alternativa “non possono concorrere al calcolo materiale della media dei voti, ma i relativi docenti incaricati devono esprimere una propria specifica valutazione relativamente all’interesse mostrato e al profitto ricavato dall’insegnamento o dall’attività, che va ad aggiungersi alle altre componenti che contribuiscono a creare il credito scolastico”. Il Comitato nazionale Scuola e Costituzione ritiene che la contraddittorietà della normativa, che fa riferimento ad un giudizio dei docenti di r.c. e di attività alternative senza definirne le modalità, non autorizzi comunque che l’irc entri con valutazione a parte nel computo del credito scolastico che si basa sulla media dei voti (Dpr 323/1998) cui l’irc non concorre. COMITATO NAZIONALE SCUOLA E COSTITUZIONEtratto da www.uaar.it Il subdolo ricatto dell'ora di religione di Nicola Pagano Fare la religione cattolica nella scuola pubblica offre dei vantaggi sul votoLe attività alternative per i non avvalentesi sostanzialmente non esistono, il ministro Fioroni premia coloro che si avvalgono attraverso un credito formativo; lo spirito laico è in agonia Il ministro dell’istruzione Fioroni, con l’ordinanza ministeriale (Om) n. 26 del 15-03-2007, ha riproposto il credito scolastico per gli alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La precedente normativa è nell’art. 3 dell’Om n. 128 del 14 maggio 1999 del ministro Berlinguer, contestata da alunni, genitori e associazioni culturali e religiose, fatta oggetto di ricorsi al Tar del Lazio e poi, per fortuna, caduta nel dimenticatoio. Ora Fioroni ci riprova, ed è subito polemica con una valanga di ricorsi al Tar.
Un freno alla fuga? Per un esame più approfondito della materia, mi sia consentito citare il cap. IV del mio libro Per una "storia delle religioni". In questa sede mi limiterò a elencare, in sintesi, i punti più controversi dell’Om Fioroni.
Le leggi vigenti
Un punto da chiarire La risposta è al punto 14 dell’Ordinanza Fioroni. Tutto punta sulla cosiddetta «banda di oscillazione» all’interno delle varie fasce di voti. Si punta cioè su quell’area discrezionale, prevista dal comma 2 dell’ art. 11 del citato Dpr 323/1998 che menziona, oltre il profitto conseguito, anche «l’interesse, l’assiduità nella frequenza, l’impegno al dialogo educativo e ad attività complementari ed integrative». Si tratta di alcuni punti, a disposizione del Consiglio di classe, per ogni anno del triennio, che però sommati contano per gli esami di Stato e per le selezioni successive. Qui, evidentemente, può giocare le proprie chances il docente di religione in favore dei suoi alunni. Per conferire, dunque, uno spazio all’Irc, nella determinazione di un sia pur minimo punteggio di credito scolastico, Fioroni si arrampica sugli specchi: largheggia e concede maldestramente benefici e riconoscimenti anche agli alunni che non si avvalgono dell’Irc richiedendo documentazioni impossibili, prive di omogeneità e di regole, dando valore ad attività notoriamente inesistenti e mai decollate, prive di spazi, di risorse e forma giuridica.
Discriminazione Tratto da Riforma del 25 maggio 2007
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