L'insegnamento di religione cattolica e il credito scolastico

I FATTI

La situazione precedente

Art.3   O.M. 14 maggio 1999 n. 128

Credito scolastico

2. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

3. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi.

4. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l'indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3.

Contro l'art. 3 dellO.M. n. 128 hanno presentato ricorso al TAR diverse associazioni. Il TAR ha respinto il ricorso. sentenza TAR

La situazione attuale

p.18  ART 8 OM 15 marzo 2007 n. 26

13. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano
seguito le attività medesime.

14. L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del DPR n.323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13
riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purchè certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

Per l'annullamento di questi commi diverse associazioni hanno presentato ricorso al TAR.

Il TAR, questa volta, ha accolto la richiesta.     ordinanza TAR

Contro l'ordinanza di sospensione del TAR del Lazio l'avvocatura dello Stato ha presentato ricorso presso il Consiglio di Stato ed ha ottenuto la sospensione cautelare dell'esecutività dell'ordinanza del TAR. Lettera capo dipartimento

Allo stato attuale quindi rimane in vigore l'O.M. 26 del 15 marzo.

LE OPINIONI

UN INSEGNAMENTO… SCREDITATO!

Per un credito uno studente può anche assistere all’insegnamento della religione cattolica. E i non avvalentisi di altre religioni? Che si convertano!

di Maurizio Tiriticco

Grande era stata la mia perplessità quando, leggendo la nuova ordinanza sugli esami di Stato, mi sono imbattuto in quel comma 13 dell’articolo 8 in cui si afferma che gli insegnanti di religione cattolica “partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento”. Neanche la Moratti era giunta a tanto! Ci ha pensato un ministro di centro-sinistra! La legge 425/97, istitutiva del “nuovo” esame di Stato, introdusse il regime dei crediti, ma non fece alcun cenno in merito all’insegnamento della religione cattolica, in ordine al principio che si tratta di una materia che, se è “obbligatoria” per lo Stato – in ordine a quanto sancito dal Concordato – non è obbligatoria per gli alunni che non intendano avvalersene. Va anche considerato che per i non avvalentisi vennero istituite le cosiddette attività alternative, sulla cui obbligatorietà o meno si discusse per lungo tempo. Di fatto però, non potevano rendersi obbligatorie per alcuni alunni delle attività solo per il fatto che altri alunni avevano liberamente scelto di avvalersi di un insegnamento “obbligatorio” sì, ma solo per lo Stato. Infine, le sentenze 203/89 e 13/91 della Corte costituzionale stabilirono che gli studenti che non intendono avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non possono essere costretti ad altre attività egualmente obbligatorie. Ed è per questi motivi che la legge 425/97, che riformava gli esami di maturità, fece proprio tale assunto e implicitamente considerò l’insegnamento della religione cattolica come un fuor d’opera, quindi riguardante solo alcuni studenti, rispetto al percorso di studi curricolare che, invece, è a tutti comune.

Per tutte queste ragioni, ho applaudito alla sentenza del Tar del Lazio che, in accoglimento di una serie di eccezioni avanzate da molte associazioni di cittadini, ha sospeso l’efficacia del citato comma dell’ordinanza.

Ora siamo di fronte a un fatto nuovo. Il MInistero PI ci comunica che il Consiglio di Stato ha sospeso a sua volta la sospensiva del Tar! E tutto nel giro di 24 ore, poco più, poco meno! Il che significa che, quando la nostra Amministrazione vuole, e quando c’è una “buona causa”, si fanno salti mortali per superare ogni ostacolo! Tale speditezza vorremmo che si verificasse anche per altre buone cause! Ad esempio, nulla si sa come scuole ed insegnanti si dovranno comportare a settembre per quanto riguarda l’avvio dell’obbligo di istruzione decennale! Si tratta di un evento importante, ma di non facile realizzazione, per il quale una certa tempestività nella iniziativa non guasterebbe affatto!

Ma è sulla “bontà” della causa che occorre riflettere. È corretto, sotto un profilo formale costituzionale ed educativo che l’insegnamento della religione cattolica costituisca oggetto di credito scolastico? È corretto che i tanti alunni che non si sono avvalsi né dell’insegnamento della religione cattolica né di attività alternative non possano vantare alcun credito?

Sembra prevalere il principio del cuius regio eius religio! Perché dal prossimo anno scolastico non avremo più non avvalentisi! La conseguenza… morale – si fa per dire – di questo ultimo provvedimento è palmare! Parigi val bene una messa! Per un credito in più si fa questo ed altro! E i non avvalentisi ebrei? E i non avvalentisi mussulmani? E ne avremo tanti in futuro! Che si convertano! Alla faccia della nostra Repubblica democratica, in cui tutte le religioni sono “egualmente libere” (art. Cos. 8) e della nostra Costituzione laica! Eppure oggi è la festa della Repubblica e il 27 dicembre celebreremo il cinquantenario della nostra Costituzione!

Ma ciò che più mi addolora è che un insegnamento importante, quale quello della religione cattolica, verso la quale va tutto il mio rispetto di cittadino di una Repubblica non confessionale ed aperta a tutte le confessioni, verrà completamente… screditato!!! Una moneta di scambio… per qualche credito in più!

Roma, 2 giugno 2007
tratto da www.italialaica.it

Tar sorprendente sull'ora di religione

Stop all'ordinanza che prevede la possibilità di fare credito scolastico alla maturità. Gli esperti: una decisione che ribalta una sentenza del 2000

milano. Stop all’ordinanza ministeriale della Pubblica Istruzione là dove prevede che l’insegnamento della religione cattolica, in sede di scrutinio finale, può costituire elemento di attribuzione di credito scolastico utile per l’ammissione alla maturità. Lo ha deciso il Tar del Lazio, che ha in questo modo accolto la richiesta di sospensione cautelare avanzata da un variegato cartello composto da Cgil, associazioni di sinistra e comunità di altre religioni. Una decisione che sorprende non poco, visto che, secondo i promotori del ricorso al Tar, l’ordinanza del ministro Fioroni in questo punto creerebbe una presunta disparità tra coloro che scelgono di avvalersi dell’ora di religione e coloro che non lo fanno. «La decisione del Tar lascia senza parole – commenta Nicola Incampo, esperto della normativa riguardante l’Irc –, visto che il testo di Fioroni non fa altro che riprendere l’ordinanza 128 del 1999 dell’allora ministro Berlinguer, in cui per la prima volta venne stabilito che avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica concorreva alla possibilità di formare il credito. A differenza di allora, l’attuale ordinanza 28 del 2007 prevede che anche i non avvalentesi concorrano a crediti qualora seguano attività alternative, o facciano lo studio assistito e, addirittura, quello personale a scuola». Insomma norme che dovrebbero essere guardate come un passo per evitare presunte discriminazioni. Invece giunge la decisione di sospensiva cautelare da parte del Tar. Una decisione che sorprende anche Sergio Cicatelli, dirigente scolastico e anch’esso esperto in materia. «La mia sorpresa nasce dal fatto che lo stesso Tar del Lazio nel 2000 rigettò un analogo ricorso, presentato dallo stesso cartello, entrando nel merito dell’allora ordinanza ministeriale di Berlinguer. Ora giunge una decisione di segno contrario». Ma molto probabilmente, poichè i giudici amministrativi non sono entrati nel merito della questione, nella scelta di sospensione cautelare ha influito l’approssimarsi degli scrutini finali. Da qui la decisione di procedere almeno alla sospensione cautelativa. La palla torna ora al ministero della Pubblica Istruzione, a cui spetta la prossima mossa nella questione.
Enrico Lenzi

 

tratto da www.avvenire.it

Scuola, ora di religione: Stop alla sospensione

Il Consiglio di Stato blocca l’esecutività della decisione emessa dal Tar del Lazio Scrutini secondo le regole

Stop alla sospensione dell'ordinanza ministeriale 26 sul credito scolastico dell'Irc stabilita dal Tar del Lazio. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, presso il quale il ministero della Pubblica Istruzione, attraverso l'Avvocatura dello Stato, si è appellato contro la decisione dei giudici amministrativi regionali. Risultato: gli scrutini finali potranno svolgersi regolarmente secondo le disposizioni previste dall'ordinanza 26 del 15 marzo 2007 e quindi anche l'Insegnamento della religione cattolica (Irc) concorrerà al credito scolastico dello studente che si avvale di tale insegnamento.
La svolta nella giornata di ieri quando l'Avvocatura dello Stato non solo ha presentato appello contro la decisione del Tar del Lazio, ma ha chiesto anche una sospensione dell'esecutività della stessa. Sospensione decisa con un decreto presidenziale cautelare del presidente della VI Sezione, emessa contestualmente alla presentazione dell'appello. E poi stato lo stesso ministero della Pubblica Istruzione a darne informazione ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali, perché a loro volta ne diano informazione a tutti gli istituti interessati.
La sospensione decisa dal Consiglio di Stato permetterà una conclusione d'anno scolastico senza affanni e confusioni, che l'applicazione della decisione del Tar del Lazio, al contrario, avrebbe inevitabilmente provocato. Per il momento nessuno degli organismi coinvolti è entrato nel merito delle questioni. Il Tar del Lazio infatti deve ancora esprimersi sul contenuto del ricorso presentato da associazioni del mondo laico-ateo e da diverse confessioni religiose, per le quali vi sarebbe una presunta discriminazione tra chi sceglie l'Irc e chi non lo fa, nel momento dell'attribuzione del credito scolastico. Ma anche il Consiglio di Stato dovrà entrare nel merito della motivazione che ha portato la scorsa settimana il Tar a sospendere cautelativamente l'applicazione dei commi relativi all'Irc dell'ordinanza ministeriale che regola gli scrutini finali e la valutazione in vista dell'esame di maturità.
Per ora, dunque, confusione evitata, anche se il cartello di chi ha presentato il ricorso al Tar parla di «situazione grave e imbarazzante», ribadendo l'accusa al ministro della Pubblica Istruzione di creare con la sua ordinanza «una discriminazione fra gli studenti che si avvalgono dell'Irc e quelli che non lo fanno». Al contrario tira un sospiro di sollievo il ministero della Pubblica Istruzione, che ha seguito l'intera vicenda riducendo al minimo i tempi di risposta e azione. Soddisfazione viene espressa anche da don Giosuè Tosoni, responsabile del Servizio nazionale per l'insegnamento della religione cattolica. «Ovviamente ci auguriamo che anche entrando nel merito della questione - commenta con serenità - venga riconosciuta la validità della valutazione espressa dall'Irc e la curricolarità dell'Insegnamento stesso». Commenti positivi anche dalle migliaia di insegnanti dell'Irc e dai milioni di famiglie degli studenti (il 91,2% della popolazione scolastica complessiva) che anche quest'anno ha scelto di avvalersi dell'Ora di religione.

 Enrico Lenzi

tratto da www.avvenire.it

Il “credito scolastico”

Il “credito scolastico”, previsto nella normativa del nuovo esame di Stato, nella parte che riguarda la religione cattolica è la conseguenza e il segno della progressiva erosione per via amministrativa del carattere facoltativo dell’irc cui si tende ad attribuire, al massimo, un carattere di opzionalità con le “materie alternative”.

L’O.M. 128/1999, infatti, stabilisce (art.3 punti 2 e 3) che “i docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo all deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete…ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica…” e che “ l’attribuzione del punteggio…tiene conto…del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi”.

Tutto ciò in lampante violazione del Concordato e delle Intese con le altre confessioni religiose, che stabiliscono che la scelta di avvalersi o no dell’insegnamento confessionale cattolica non deve dar luogo ad alcuna discriminazione, e delle sentenze della Corte Costituzionale (203/1989 e 13/1991) che hanno stabilito che gli allievi che non scelgono l’irc non hanno alcun obbligo, né di frequentare un altro insegnamento né di essere presenti a scuola, e che solo la piena facoltatività dell’irc permette di non considerare questo insegnamento incostituzionale.

Infatti gli allievi che, esercitando un loro diritto costituzionale, non frequentano né l’irc né le attività alternative sono palesemente danneggiati e discriminati.

Un ricorso al Tar contro l’O.M. è stato dichiarato inammissibile per motivi tecnici, ma il tribunale non ha rinunciato a dare il suo apporto alla “normalizzazione” dichiarando, indifferente alla Corte Costituzionale, che coloro che non vogliono irc o attività alternative sono dei fannulloni “né si può pretendere che la scelta del nulla possa produrre frutti”. (Tar Lazio, 7101/2000).

La questione della valutazione dell’irc ai fini del credito scolastico è stata oggetto di numerosi quesiti al Ministero: le risposte (F.A.Q. nel sito del Ministero negli a.s. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 hanno sempre sottolineato che l’irc o l’attività alternativa “non possono concorrere al calcolo materiale della media dei voti, ma i relativi docenti incaricati devono esprimere una propria specifica valutazione relativamente all’interesse mostrato e al profitto ricavato dall’insegnamento o dall’attività, che va ad aggiungersi alle altre componenti che contribuiscono a creare il credito scolastico”.

Il Comitato nazionale Scuola e Costituzione ritiene che la contraddittorietà della normativa, che fa riferimento ad un giudizio dei docenti di r.c. e di attività alternative senza definirne le modalità, non autorizzi comunque che l’irc entri con valutazione a parte nel computo del credito scolastico che si basa sulla media dei voti (Dpr 323/1998) cui l’irc non concorre.

COMITATO NAZIONALE SCUOLA E COSTITUZIONE

tratto da www.uaar.it

Il subdolo ricatto dell'ora di religione

di Nicola Pagano

Fare la religione cattolica nella scuola pubblica offre dei vantaggi sul voto

Le attività alternative per i non avvalentesi sostanzialmente non esistono, il ministro Fioroni premia coloro che si avvalgono attraverso un credito formativo; lo spirito laico è in agonia

Il ministro dell’istruzione Fioroni, con l’ordinanza ministeriale (Om) n. 26 del 15-03-2007, ha riproposto il credito scolastico per gli alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La precedente normativa è nell’art. 3 dell’Om n. 128 del 14 maggio 1999 del ministro Berlinguer, contestata da alunni, genitori e associazioni culturali e religiose, fatta oggetto di ricorsi al Tar del Lazio e poi, per fortuna, caduta nel dimenticatoio. Ora Fioroni ci riprova, ed è subito polemica con una valanga di ricorsi al Tar.

Un freno alla fuga?
A un primo giudizio, non si può escludere che l’iniziativa del ministro, tesa ad assicurare un punteggio aggiuntivo agli avvalentisi, miri a frenare la «fuga dall’Irc» di studenti delle superiori che, specie nei licei del Centro-Nord d’Italia, superano il 40%. A ogni modo si tratta di un atto dal profilo giuridico discutibile e in primo luogo discriminante nei confronti di chi non si avvale dell’ora di religione, a motivo di una libera scelta di coscienza o di fede. Anche se esso appare temperato dall’estensione del beneficio a chi segua le inesistenti «attività alternative» all’Irc, a chi abbia scelto forme di «studio individuale», in qualche modo «certificate» dalla scuola, e persino – in un crescendo di confusione – anche a coloro che, lasciata la scuola, ai sensi della fondamentale sentenza n. 13/91 della Corte Costituzionale, dimostrino mediante certificazione di aver svolto attività formative extra scolastiche. Siamo al paradosso e al pateracchio: si concede, si confonde, si mettono sullo stesso piano attività e forme di valutazione diverse, pur di arrivare allo scopo di assegnare un punteggio aggiuntivo agli alunni che si avvalgono dell’ora di religione. Spiace dover constatare che tale garbuglio normativo sia stato partorito e sia passato inosservato – ancora una volta – in un governo di centrosinistra formato anche da forze laiche e di sinistra!

Per un esame più approfondito della materia, mi sia consentito citare il cap. IV del mio libro Per una "storia delle religioni". In questa sede mi limiterò a elencare, in sintesi, i punti più controversi dell’Om Fioroni.

Le leggi vigenti
Le leggi istitutive del credito scolastico e cioè l’art. 5 della L. n. 425/1997 sulla riforma degli esami di Stato e l’art. 11 del Dpr n. 323/1998 (Regolamento), escludono l’Irc quale fonte autonoma del credito stesso. E ciò ha una sua logica. La religione, infatti, in quanto insegnamento facoltativo, è posta fuori pagella (nonostante i tentativi della ministra Moratti di reinserirvela), e il profitto in essa conseguito è registrato in una scheda a parte; essa non dà voti e non concorre alla promozione o non-promozione dell’alunno, non assegna debiti formativi, non costituisce prova d’esame, e, nella fattispecie, non concorre alla determinazione della media (M) del profitto degli alunni, ai fini dell’attribuzione del «credito scolastico»in vista degli esami di stato.(v. Tab. A del cit. Regolamento). Va inoltre ribadito che: la religione quale insegnamento facoltativo, affidato alla libera scelta degli alunni, non deve dar luogo ad alcuna forma di discriminazione; l’alternativa, per coloro che non se ne avvalgono, è uno «stato di non-obbligo»; gli alunni non-avvalentisi, possono lasciare la scuola durante l’ora di religione.

Un punto da chiarire
Tenendo fermi questi principi, ci si chiede che cosa significhi l’affermazione dell’art. 8, punto 13, dell’Om Fioroni: «I docenti che svolgono l’insegnamento di r.c. partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento». Che i docenti di religione partecipino ai consigli di classe, per gli alunni avvalentisi, era già stabilito da precedenti, sia pur controverse disposizioni. Dunque che valore può avere ribadirlo in funzione del credito scolastico, visto che l’Irc non concorre con un proprio voto autonomo alla determinazione del punteggio dell’alunno?

La risposta è al punto 14 dell’Ordinanza Fioroni. Tutto punta sulla cosiddetta «banda di oscillazione» all’interno delle varie fasce di voti. Si punta cioè su quell’area discrezionale, prevista dal comma 2 dell’ art. 11 del citato Dpr 323/1998 che menziona, oltre il profitto conseguito, anche «l’interesse, l’assiduità nella frequenza, l’impegno al dialogo educativo e ad attività complementari ed integrative». Si tratta di alcuni punti, a disposizione del Consiglio di classe, per ogni anno del triennio, che però sommati contano per gli esami di Stato e per le selezioni successive. Qui, evidentemente, può giocare le proprie chances il docente di religione in favore dei suoi alunni. Per conferire, dunque, uno spazio all’Irc, nella determinazione di un sia pur minimo punteggio di credito scolastico, Fioroni si arrampica sugli specchi: largheggia e concede maldestramente benefici e riconoscimenti anche agli alunni che non si avvalgono dell’Irc richiedendo documentazioni impossibili, prive di omogeneità e di regole, dando valore ad attività notoriamente inesistenti e mai decollate, prive di spazi, di risorse e forma giuridica.

Discriminazione
V’è, in conclusione, nell’Ordinanza in esame non solo un’intollerabile discriminazione tra chi si avvale e chi non si avvale dell’Irc, ma anche un notevole travisamento delle norme che fanno capo al Concordato, alle Intese e alle due sentenze della Consulta, pietre miliari in materia: infatti, mentre queste riconoscono all’alunno la libertà di scelta se avvalersi o non dell’Irc e decretano che l’esercizio di tale libertà non deve avere conseguenza alcuna sul piano scolastico, l’Om Fioroni, contraddicendone lo spirito, prospetta un premio, un credito scolastico per gli alunni che s’avvalgono dell’Irc. Il fare «religione cattolica», vorrei infine osservare, non va visto come un fare di più, rispetto a un fare di meno dei non-avvalentisi, ma come una scelta di coscienza e di fede, che non va subordinata a premi e a punteggi che ne svilirebbero il valore religioso e morale.

Allo stesso modo, come seria, dignitosa espressione di intima coscienza va riguardata la scelta dei laici e dei credenti di altra fede che, in tutta libertà scelgono di non seguire l’insegnamento cattolico, senza per questo, essere costretti a fare altro o fingere di fare altro, per surrogare la mancata scelta dell’Irc e per conferirgli, in tal modo, peso e rilievo didattico.

Tratto da Riforma del 25 maggio 2007