L'esame di statoL'esame, con queste modalità è stato introdotto nel 1999. La commissione è costituita da un Presidente esterno, tre docenti esterni e tre docenti interni. Ai docenti esterni sono affidate le seguenti materie:
Ammissione all'esame di StatoSono ammessi gli alunni interni che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale. Sono inoltre ammessi, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati. Il voto finale è espresso in centesimi:
Il totale massimo è 100 punti Il punteggio minimo per guadagnare la promozione è invece di 60/100. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione può attribuire un punteggio di fino a di 5 punti ai candidati che abbiano ottenuto un credito di almeno 15 punti e un risultato complessivo di almeno 70 punti. Il credito formativo e scolastico si consegue al terzo, quarto e quinto anno. Il punteggio massimo è 20. Il calcolo del credito scolastico si effettua in base alla tabella, secondo la media dei voti riportati in sede di scrutinio finale, ed alle note riportate in calce.
Agli alunni delle classi quinte che si trovano nella banda di oscillazione 5£M<6 verrà attribuito uno dei due punti aggiuntivi se la media dei voti è 5,5<M<6. NB: All’alunno promosso alla classe 4° o alla classe 5° con debito formativo verrà attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione (vedi tabella sopra riportata). La scuola può attribuire un punto aggiuntivo per credito scolastico oppure per credito formativo. A tal proposito si precisa che si considerano crediti scolastici:
Si considerano invece crediti formativi quelle attività svolte al di fuori della scuola che siano certificate da Enti esterni riconosciuti e che siano coerenti con l'indirizzo scolastico scelto. Per avere diritto ai due punti aggiuntivi, nel caso che la tabella lo preveda, occorre che ci siano due dei suddetti requisiti. Si precisa inoltre che non si terrà conto dei crediti formativi (e quindi non sarà attribuito il punto aggiuntivo ) se la frequenza e la partecipazione alle lezioni non sono regolari (max 50 giorni di assenza). Per gli alunni promossi con carenze in una o più discipline (debito formativo) il consiglio di classe accantona il punto aggiuntivo e lo annota sul verbale ma non lo attribuisce. Tale punto potrà essere restituito, non automaticamente ma su delibera del Consiglio di classe, l'anno successivo in sede di scrutinio finale qualora l'alunno abbia sanato il debito formativo. Non si danno crediti in caso di non promozione alla classe successiva. Il credito complessivo maturato nel corso del triennio verrà conteggiato in sede di scrutinio agli esami di Stato. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.
Le prove scritte La prima prova, quella d'italiano, offre al candidato una scelta più ampia e articolata:
La seconda prova scritta (che può essere anche grafica o scritto-grafica) riguarda una delle materie caratterizzanti il corso di studi.
La terza prova, che è a carattere pluridisciplinare e coinvolge comunque non più di cinque materie, deve prevedere:
All'interno di questa terza prova scritta è previsto, se una o più lingue straniere rientrano nel programma dell'ultimo anno, uno spazio destinato alla valutazione delle lingue straniere attraverso:
Il colloquio Il colloquio è il vero momento pluridisciplinare dell'esame: riguarda tutte o gran parte delle materie dell'ultimo anno e rende l'esaminato parte attiva della discussione. Il colloquio si svolge in tre fasi:
Il colloquio si pone dunque essenzialmente come prova "aperta", tesa a mettere in evidenza le conoscenze e competenze dello studente, ma soprattutto le sue capacità di stabilire relazioni tra i diversi avvenimenti culturali e la metodologia acquisita nell'impostare una ricerca. Nei giorni immediatamente precedenti al colloquio i candidati devono comunicare preventivamente l'argomento scelto e le linee guida del suo sviluppo. Tempi e struttura del colloquio
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materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università |
Decreto Ministeriale n. 8 del 17 gennaio 2007 Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2006-2007 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate. |
Circolare n. 20 del 16 febbraio 2007 Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2006/2007. |
ORDINANZA MINISTERIALE N.26 Prot.2578 del 15-3-2007 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007. |
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Scheda di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato |
Codici delle materie |
Decreto Ministeriale n. 5 dell'8 gennaio 2008 Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2007-2008 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate. |
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